Art. 6.

      1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 541 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «  Art. 7. (Informazione scientifica sui medicinali per uso umano presso gli operatori

 

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sanitari). - 1. Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta l'informazione scientifica sui medicinali per uso umano sono esclusivamente i medici e i farmacisti.
      2. L'informazione scientifica sui medicinali per uso umano presso gli operatori sanitari deve sempre comprendere le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, e specificare la classificazione anatomica, terapeutica e chimica del medicinale.
      3. L'informazione scientifica sui medicinali per uso umano presso gli operatori sanitari può essere svolta soltanto dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio degli stessi medicinali e, se queste risiedono all'estero, anche dalle imprese che le rappresentano in Italia.
      4. Relativamente all'informazione scientifica sui medicinali per uso umano realizzata attraverso canali informatici, ovvero attraverso siti aziendali specifici per l'Italia, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

          a) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve predisporre le opportune barriere di accesso al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 1;

          b) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve esercitare gli opportuni controlli al fine di verificare il rispetto di quanto disposto alla lettera a);

          c) il contenuto informativo relativo ai medicinali deve essere conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 8, ad eccezione di quanto possa essere ricondotto a una mera informazione bibliografica, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8».